L'art. 32 della Legge n.69/2009 dispone l'obbligo di pubblicare nei propri siti informatici gli atti ed i provvedimenti amministrativi che devono essere portati a conoscenza del pubblico (pubblicità legale) per poter avere effetto: Delibere del Consiglio Comunale e della Giunta, Determine Sindacali, Decreti di Settore, i Decreti di cambiamento del nome e del cognome e gli atti prodotti da altre pubbliche amministrazioni che ne richiedono la pubblicazione all'Albo. Su indicazione del Ministero dell'Interno (Circolari n.29/2009 e n.1/2010) vengono affisse all'Albo Pretorio On Line gli atti di pubblicazione di matrimonio. A decorrere dall''1 Gennaio 2011 (termine già prorogato con D.L. n.194/2009 modificato in sede di conversione con Legge n.25/2010) le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non avranno effetto legale, ferma restando la possibilità per le Amministrazioni e gli Enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Tutti gli atti amministrativi emessi da questa Pubblica Amministrazione, una volta cessata la pubblicazione all'Albo Pretorio online, potranno essere visualizzati cliccando nella sezione Atti Amministrativi

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